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Chiarimento

  • Disciplinare di gara Art.1.12 SUBAPPALTO: Si prega di confermare che la limitazione del 40% è sulla categoria prevalente mentre per le altre categorie in quanto specialistiche sono integralmente subappaltabili.

    Domanda del: 03/06/2020 aggiornata il 03/06/2020
  • NON SI CONFERMA: ai sensi dell’art. 1, comma 18, della L. 55/2019, il limite del 40% va riferito all’importo complessivo del contratto d’appalto; le categorie scorporabili, ai sensi del D.M. 10.11.2016 n. 248, sono comunque subappaltabili nel limite del 30% dell’importo di ciascuna.

    Resta inteso che il concorrente che intende ricorrere al subappalto necessario deve essere qualificato per almeno il 70% di ciascuna categoria.

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