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Chiarimento

  • Nel disciplinare di gara a pag.3 e 4 si indica: • IA.02 come classe e categoria di progettazione di cui al D.M. 17/06/2016. • La prestazione principale è quella relativa alla Categoria IA.02 A pag. 7 si ribadisce che i requisiti di ammissibilità sono relativi a progettazioni per lavori in classe IA.02 Al contrario, sempre a pag.4 del disciplinare di gara, l’Incarico di progettazione esecutiva riferisce a Impianti (A) IA.04 III b) Lo scopo di fornitura non prevede alcuna fornitura riconducibile alla IA.02 III c) (IA.02 III/b= Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico), mentre la fornitura di Impianti elettrici e speciali (OS30) è sicuramente riconducibile alla IA.04 III b) Si chiede conferma alla stazione appaltante se è corretto considerare IA.04 III b) in sostituzione di tutti i suddetti punti ove è menzionata la IA.02. 

    Domanda del: 19/05/2020 aggiornata il 19/05/2020
  • La classe e categoria di progettazione individuata è la IA.02, tale categoria è corrispondente alla III/b della Legge 143/1949 che all’ultimo punto della declaratoria riporta “trasporti meccanici”.

    La corrispondenza tra IA.02 e III/b è evidenziata nella Tav. Z1 – Categorie delle opere – allegata al DM 17 giugno 2016.

    Si ribadisce, pertanto, che la categoria di progettazione è la IA.02, mentre il riferimento alla IA.04, riportato a pagina 4 del disciplinare, paragrafo 1.3 Importo dell’appalto, Tabella – Categoria, ID e tariffe, colonna - Categoria e ID delle opere - è un refuso, rettificato in IA.02 come da Avviso di Rettifica pubblicato nella piattaforma sogaer.acquistitelematici.it.

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